L’esazione delle tasse automobilistiche non attiene minimamente al mercato aperto e rappresenta una competenza, nonché funzione, affidata dallo Stato alla Regione. L’art. 17, comma 10, della L. n. 449/1997prevede la delega della materia tributaria di competenza statale, non aperta al mercato ed alla concorrenza, alla Regione che può gestire anche tramite esternalizzazioni. Pertanto, è da considerarsi legittimo l’affidamento diretto del servizio di accertamento e riscossione delle tasse automobilistiche ad ACI in luogo del ricorso al confronto concorrenziale in applicazione della normativa di riferimento nonché dei principi euro unitari dettati in materia.
Tar Emilia Romagna, sezione prima, sentenza del 4.5.2022, n. 395
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