In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054, comma 2, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
Detta presunzione, opera, non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 10.12.2021, n. 39266
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