La notifica del verbale a persona residente in altro Stato UE

Va confermato che la notifica a persona residente in altro Stato membro dell’Unione Europea del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada non può essere eseguita ai sensi del Reg. del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1393 del 2007, il quale esclude espressamente dal suo ambito di applicazione la materia “fiscale, doganale ed amministrativa” (nella quale rientra il verbale di accertamento in quanto atto amministrativo rientrante nell’esercizio di pubblici poteri), nĂ©, nei confronti di un cittadino tedesco, può procedersi ai sensi della Convenzione di Strasburgo 24 novembre 1977 (ratificata con la L. 21 marzo 1983, n. 149), art. 11 – che consente la notificazione diretta a mezzo del servizio postale dei documenti in materia amministrativa – poichĂ© la Germania ha apposto specifica riserva volta ad escludere la facoltĂ  di notifica per posta di detti atti, dovendosi dunque ricorrere – per la notificazione e a pena di nullitĂ  (suscettibile di sanatoria) – all’assistenza dell’autoritĂ  centrale dello Stato di residenza e destinazione a norma della citata Convenzione, art. 2.

NDR: in tal senso Cass. SU n. 2866 del 2021.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 24.9.2021, n. 25945

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