La falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese, come fissate dagli artt. 135 e 136 d.lgs. 30 aprile, 1992 n. 285, atteso che la falsificazione stessa non integra il reato suddetto laddove il documento non abbia alcuna validità nel territorio italiano, né sotto il profilo della legittimazione alla guida di autovettura, né sotto il profilo della identificazione o certificazione ai fini di cui all’art. 477 c.p.. Pertanto, solo nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui agli articoli sopra citati, la patente, abilitando il suo titolare alla guida anche in Italia, ha il valore di un’autorizzazione amministrativa.
Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 21.06.2021, n. 24227
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