Accertata la responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro, qualora, sempre con riferimento alla dinamica del sinistro, si ritenga che il comportamento dell’attore abbia concorso, in misura paritaria, a determinare l’evento lesivo si procede a diminuire i danni risarcibili all’attore in applicazione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (nel caso di specie l’attore, al momento del sinistro, stava conducendo un motociclo a velocità superiore al limite consentito e, peraltro, mentre si trovava in stato di ebbrezza; deve dunque ritenersi che l’adozione di una condotta di guida in ottemperanza alle regole cautelari che governano la circolazione stradale avrebbe verosimilmente consentito all’attore di evitare l’urto con il motociclo datosi poi alla fuga, valutando quindi l’apporto causale all’evento lesivo nella misura del 50% per ciascuno dei due conducenti).
Tribunale di Milano, sentenza del 19.9.2023, n. 7122
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno