Il verbale di contestazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato a mezzo dell’opposizione alla cartella esattoriale. Soltanto nel caso in cui la parte deduca che la cartella di pagamento costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, l’opposizione alla cartella assume valenza “recuperatoria”, e può veicolare motivi di impugnazione relativi al verbale.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 1.04.2021, n. 9059
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