Il Comune è custode ex art. 2051 c.c. della strada di proprietà privata?

Va ribadito che il Comune è custode della strada, a prescindere dal fatto che sia di proprietà privata, ove essa sia adibita a pubblico transito. Pertanto, la quaestio iuris in ordine al se l’obbligo di custodia dell’amministrazione comunale si estenda alle strade di proprietà privata va risolta nel senso che la natura privata della strada non è sufficiente per escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 2051 c.c. né per esonerarlo dall’obbligo di provvedere alla sua manutenzione; la legittimazione passiva del Comune può non essere esclusiva e concorrere con quella del proprietario della strada, tenuto, a sua volta, all’obbligo di custodia e di manutenzione.

NDR: in argomento Cass. 29/03/2023 n. 8879.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 8.6.2023, n. 16270

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