Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, che integra il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7, si configura non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche quando il conducente del veicolo attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico. La guida in stato di ebbrezza è un reato istantaneo che deve ritenersi consumato nel momento stesso in cui la persona richiesta di sottoporsi al test con l’etilometro si rifiuti, a nulla rilevando che, in un momento successivo e dopo un lasso temporale apprezzabile, non si opponga al prelievo ematico.
Cassazione penale, sezione sesta, sentenza del 29.03.2022, n. 11527
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