Guida in stato di ebbrezza: applicabile la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto

La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p., in quanto applicabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – in relazione ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza,  non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati (nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto applicabile la causa di esclusione della punibilità, tenuto conto anche altri fattori quali, la risalenza nel tempo di un precedente di modesta entità, l’assenza di danni alle persone conseguenti alla condotta di guida dell’imputato, la prossimità del tasso alcolemico alla soglia di cui dell’art. 186 C.d.S., lett. b), la non abitualità della condotta).

Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 29.03.2021, n. 11655

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