In tema di sanzioni amministrative, l’esimente dello stato di necessità di cui all’art. 4 L. n. 689 del 1981, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un’effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione (nel caso di specie, il ricorrente proponeva opposizione nei confronti del verbale di accertamento della violazione dell’art. 218, comma 6, C.d.S. – perché colto alla guida di veicolo nonostante la precedente sospensione della patente di guida – invocando la sussistenza della scriminante dello stato di necessità – consistente in un malore accusato dal cognato – non desumibile in giudizio dalla documentazione depositata – in particolare, dai referti medici –).
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.09.2021, n. 24679
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