Ai fini del riconoscimento del risarcimento deve essere valutata la sussistenza del presupposto del furto del bene assicurato, e che tale bene sia stato “al momento del furto” in circolazione, e quindi sia stato utilizzabile e marciante, dovendo poi essere verificato il valore di riferimento ai fini della risarcibilitĂ . Occorre quindi valutare quanto desumibile dalle risultanze in atti, e se consentano di ritenere integrata la prova degli elementi costitutivi dell’invocato diritto all’indennizzo.
Corte di appello di Bari, sentenza del 19.12.2022, n. 1800
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