Se a fronte del motivo di opposizione relativo alla omessa notifica di cartelle esattoriale Agenzia delle Entrate non effettui alcuna produzione documentale, non costituendosi in giudizio, la produzione della documentazione relativa alla notifica effettuata in appello deve ritenersi tardiva, in quanto non giustificata da alcuna allegazione relativa all’impossibilità di produrre la documentazione nel giudizio di primo grado. Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità del preavviso di fermo amministrativo.
Tribunale di Roma, sentenza del 21.9.2021, n. 14706
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