La disciplina delle fasce di rispetto stradale – stabilita dagli artt. 16, 17 e 18, del D.Lgs. n. 285/1992 e dagli artt. 26, 27 e 28, del d.P.R. n. 495/1992 – costituendo una misura posta a tutela della sicurezza stradale (di natura conformativa e non espropriativa, non riconducibile alla categoria della “zonizzazione”), consente il legittimo insediamento di attività “eccentrica”, rispetto alle prescrizioni della zonizzazione, purché comunque svolta a beneficio della circolazione stradale, e nel rispetto della sicurezza degli utenti.
NDR: in senso conforme si veda Consiglio di Stato n. 2880 del 2015 (“in via generale, la fascia di rispetto stradale non può rappresentare un ostacolo all’insediamento di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti che costituiscono un ordinario completamento della strada su cui circolano autoveicoli che devono necessariamente potersi approvvigionare; inoltre, il D. lgs. n. 32 del 1998 consente l’installazione degli impianti all’interno delle fasce di rispetto stradale in quanto all’art. 2, comma 3 prescrive espressamente che i Comuni debbano “individuare le destinazioni d’uso compatibili con l’installazione degli impianti all’interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui agli artt. 16, 17 e 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada”).
Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza del 23.11.2021, n. 7846
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno