L’eccezione di prescrizione è eccezione di merito che incide sulla titolarità del diritto. Tale eccezione è inammissibile se sollevata nei confronti dell’agente di riscossione, senza evocare in giudizio il soggetto creditore (fattispecie in tema di contravvenzioni del Codice della Strada). In assenza dunque di litisconsorzio necessario tra agente di riscossione ed ente creditore, occorre quindi citare in giudizio anche l’ente creditore per far valere contro quest’ultimo le contestazioni relative al merito della pretesa creditoria e alla sussistenza/persistenza della pretesa stessa, quale l’eccezione di prescrizione.
Tribunale di Milano, sentenza del 23.11.2022, n. 9210
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