In tema di guida in stato di ebbrezza è applicabile nei confronti del responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. la non punibilità per particolare tenuità del fatto in caso di modestia del grado dell’offesa alla circolazione stradale, nonché in assenza di elementi sintomatici di una condizione di alterazione ovvero in presenza di segni assolutamente trascurabili e in costanza di una condotta di guida appropriata o comunque non improntata a violazioni del codice della strada.
Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 30.09.2021, n. 35285
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