Divieto di sosta per le microcar nello spazio riservato a cicli e motocicli

Va osservato che:

– correttamente, la sentenza di appello ha sufficientemente motivato nel ritenere, conformemente alla decisione di primo grado, che, nella fattispecie, non poteva trovare applicazione – in relazione al tipo di veicolo in questione, un microcar a quattro ruote – la disciplina di cui all’art. 52 C.d.S., con la conseguente legittimità del verbale di accertamento opposto, con cui era stata rilevata la violazione del divieto di sosta in uno spazio riservato esclusivamente a cicli e motocicli (e non anche a motoveicoli, nei quali si ricomprende il citato microcar, per come evincibile dalla previsione di cui al successivo art. 53, lett. h, C.d.S. e dalla stessa annotazione della tipologia del mezzo risultante dalla carta di circolazione);

la motivazione adottata dal giudice di appello, nel valorizzare anche il disposto dell’art. 157, comma 5, C.d.S. (avente riguardo alla condotta della sosta in modo difforme o conforme alla segnaletica orizzontale), deve considerarsi dallo stesso utilizzata in senso rafforzativo – ovvero ad abundantiam – rispetto alla già ritenuta sussistenza della violazione effettivamente contestata alla ricorrente, secondo la ricostruzione logico-giuridica già operata dal giudice di pace e ribadita – come “ratio” principale – con la stessa sentenza di appello, in base all’assorbente argomento secondo cui, negli spazi di sosta oggetto di accertamento, avrebbero potuto sostare solo ciclomotori a due ruote anche in relazione alla dimensione e allo spazio prevedibilmente occupabile dagli stessi (ciò sull’implicito ed evidente presupposto che i microcar non potevano sostare in quegli spazi, in quanto costituenti quadricicli a motore su quattro ruote);

– l’art. 351, comma 2, reg. esec. C.d.S. afferma che nelle zone di sosta in cui gli spazi destinati a ciascun veicolo sono delimitati da segnaletica orizzontale, vale a dire dalle classiche strisce, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio veicolo nello spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui; ciò comporta che, nel caso delle microcar posteggiate negli spazi adibiti alla sosta per i ciclomotori (ovviamente più stretti), deve ritenersi che la loro sosta è stata illegittimamente effettuata.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 3.2.2023, n. 3432

Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno



Condividi:

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su linkedin

Potrebbe interessarti

Mandaci un messaggio

Login

Enter your email and password and start exploding killer features