L’art. 7, comma 15, Cod. Strad. stabilisce che “nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione”, escludendo in materia di sosta vietata l’applicabilità dell’istituto della continuazione. Ciò posto è infondato il motivo di ricorso per cassazione con cui il ricorrente afferma che l’impugnata sentenza avrebbe dovuto compiere un’autonoma valutazione dell’elemento soggettivo delle singole infrazioni, oggetto di separati verbali della Polizia Municipale, giacché l’elemento soggettivo poteva risultare sussistente per alcune violazioni del periodo e non per altre, data la diversità delle condotte di esenzione da colpa che erano state invocate (il ricorso prima ad un elettrauto, poi ad un meccanico e quindi la richiesta di intervento di un carro attrezzi ritardata per difficoltà logistiche), sicché non poteva essere compiuta una valutazione unica dell’elemento soggettivo. Difatti: 1. la norma invocata è volta ad evitare l’applicazione dell’istituto della continuazione alla sosta vietata di veicoli che si prolunghi oltre le 24 ore, privilegiando il cumulo delle sanzioni pecuniarie per infrazioni che si protraggano per più giorni, e non a stabilire come debba essere accertato l’elemento soggettivo negli illeciti amministrativi che si protraggano oltre le 24 ore; 2. l’impugnata sentenza ha tenuto ben presente le distinte condotte poste in essere (ricorso prima ad un elettrauto, poi ad un meccanico e finalmente alla rimozione mediante carro attrezzi dopo ben 37 giorni di stazionamento del veicolo in zona a traffico limitato senza contattare nelle more la Polizia municipale, o l’ufficio preposto del Comune, per sapere se in un caso di veicolo in panne fosse possibile ottenere una deroga al divieto di sosta, o se risultasse indispensabile rimuovere con un carro attrezzi il veicolo per non incorrere nell’infrazione, ed esaminando i tratti comuni della condotta nell’arco temporale compreso tra il primo e l’ultimo verbale di accertamento dell’infrazione di sosta vietata, ha correttamente rilevato che il malfunzionamento del veicolo, che in astratto avrebbe potuto escludere nel breve periodo, quale causa di forza maggiore, la connotazione colposa della sosta vietata, per il mancato ricorso del proprietario del veicolo ad interventi risolutivi entro un lasso temporale ragionevole, come avrebbe fatto un automobilista di media diligenza secondo le norme di comune esperienza e prudenza, pur in assenza di una norma giuridica prescrittiva specifica).
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 28.3.2024, n. 8397
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno