È possibile concludere che:
– omologazione e approvazione costituiscono l’esito di procedimenti diversi;
– la differenza tra gli stessi non esclude in sé la possibilità di avvalersi dell’uno o dell’altro ai fini del controllo in merito al rispetto dei limiti di velocità;
– il Regolamento di Esecuzione consente l’utilizzo di apparecchiature oggetto di approvazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, come accaduto nella fattispecie in esame.
Tribunale di Milano, provvedimento del 10.1.2023
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno