Qualora sia provato che l’incidente sia stato cagionato dal dislivello presente sul marciapiede privo di adeguata recinzione e/o segnalazione, e quindi dalla res in custodia del Comune convenuto e, di contro, non risulti provata una circostanza di fatto che possa integrare la sussistenza del caso fortuito e neppure un grado di colpa concorrente ascrivibile al danneggiato, va accolta la domanda dell’attore avente ad oggetto la responsabilità oggettiva del Comune convenuto ex art. 2051 c.c.
Tribunale di Milano, sentenza del 25.7.2022, n. 6579
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