Rilevando, ai fini della legittimità procedimentale dell’accertamento etilometrico, soltanto ed imprescindibilmente l’osservanza dell’obbligo di avvisare preventivamente il soggetto sottoposto a controllo della facoltà di avvertire un proprio difensore di fiducia – non incidendo su tale legittimità l’esecuzione del test alla necessaria presenza del difensore –, può considerarsi comunque valido l’atto di accertamento anche quando il difensore è presente solo alla seconda misurazione del tasso alcolemico. La prolungata, ma temporaneamente vana, attesa del difensore per procedere all’esecuzione degli accertamenti etilometrici, infatti, può incidere sull’attendibilità ed efficacia dell’accertamento e, quindi, sulla corrispondenza reale dell’esito della rilevazione del tasso alcolemico ai fini della verifica della eventuale configurabilità della violazione di cui all’articolo 186 C.d.S..
Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del’8.10.2021, n. 27378
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