In assenza di automatismi probatori, la circostanza che la vittima, nell’immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell’indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, se non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, nondimeno può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi. Pertanto, premesso che non appare indispensabile, ai fini della dimostrazione della sussistenza del sinistro, che sia stata presentata una denuncia, né appare in sé rilevante che tale denuncia contenga tutti gli elementi idonei a provare il sinistro, e tra questi la indicazione dei nominativi dei testimoni, occorre valutare in concreto, sulla base di tutti gli elementi che emergono dall’istruttoria della causa, se vi è la prova del verificarsi del sinistro.
NDR: per il principio riportato nella prima parte della massima si veda Cass. 18 giugno 2012 n. 9939.
Corte di Appello di Bari, sentenza del 17.2.2023, n. 248
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno