Nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 126 bis, l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell’accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del C.d.S., che deve recare l’indicazione della decurtazione (comma 2); il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 126 bis, comma 3, impone all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di comunicare ogni variazione di punteggio agli interessati, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento Ministeriale per i trasporti terrestri; il che significa che nella sostanza ogni persona alla quale è stata contestata un’infrazione e che ovviamente ben conosce l’esito della contestazione stessa ha l’onere di visionare la propria posizione in modo da poter utilmente accedere al corso di recupero. La comunicazione della variazione di punteggio a cura dell’Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, avendo funzione meramente informativa; la sua fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dell’ordinanza-ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa. Il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all’azzeramento del punteggio, ed è anch’esso fondato sulla definitività dell’accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali è stato decurtato l’intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 11.12.2020, n. 28298
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