Danno biologico: quando è consentita la personalizzazione?

Circa l’entità del danno biologico, va confermato che soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.

NDR: in tal senso Cass. n. 23778 del 7.11.2014.

Tribunale di Roma, sentenza del 28.7.2022, n. 12122

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