Qualora il danneggiato, al momento dell’infortunio in seguito a sinistro stradale, goda di un reddito modesto o sporadico, tale da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato, il danno futuro da incapacità lavorativa deve essere determinato, ai sensi dell’art. 137 cod. ass., ponendo a base del calcolo il triplo della pensione sociale, oggi, assegno sociale.
NDR: in tal senso Cass. 25370/2018.
Corte di Appello di Milano, sentenza del 19.4.2023, n. 1277
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