Il verbale di accertamento di violazione al codice della strada costituisce atto pubblico che, a norma dell’art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (nel caso che ci occupa, posto che dal verbale di accertamento, avente fede privilegiata di cui si è detto, risulta il passaggio dell’autoveicolo dell’appellante con semaforo rosso, la relazione controdeduttiva depositata dai verbalizzanti nel procedimento amministrativo innanzi al Prefetto spiega in buona sostanza come i verbalizzanti si siano avveduti dell’attraversamento della intersezione stradale con il semaforo rosso: gli accertatori seguivano infatti il veicolo del trasgressore e hanno avuto contezza visiva immediata del passaggio vietato, atteso che la condotta violativa di norme del codice della strada – segnatamente l’attraversamento di incrocio stradale con semaforo rosso – è di agevole percezione e non implica alcuna attività di (ri)elaborazione e valutazione, come correttamente messo in evidenza dal primo Giudice; dare quindi ingresso nel giudizio ad una prova testimoniale, che vorrebbe dimostrare che i verbalizzanti al momento della constatazione della infrazione avessero avuto la visuale impedita da ostacoli, significherebbe stravolgere i principi generali in tema di assolvimento dell’onere probatorio e di fede privilegiata degli atti pubblici).
NDR: in argomento Cass. 23800/2014 e SU 17355/2009.
Tribunale di Roma, sentenza del 24.10.2022, n. 15582
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