Nel caso di inadeguatezza della segnaletica stradale, incombe all’opponente l’onere di dimostrare la esistenza di circostanze concrete dalle quali desumere la inadeguatezza della segnaletica, non gravando sulla p.a. l’onere di fornire la prova della adeguatezza della segnaletica stradale (il giudice, in fattispecie relativa all’utilizzazione senza autorizzazione della corsia preferenziale, osserva in particolare quanto segue. In realtà, nel presente giudizio, essendo in contestazione le singole infrazioni contestate all’appellato e non la correttezza in genere dei comportamenti posti in essere della pubblica amministrazione o le modalità poste in essere per rendere conoscibile il ripristino del divieto che rimangono riservate alla pubblica amministrazione, il ricorrente avrebbe dovuto fornire non la prova che qualche cartello sarebbe stato parzialmente visibile, peraltro solo in certe condizioni, o contraddittorio, ma quali cartelli avrebbero in concreto inciso sul suo comportamento indicendolo in errore, essendo irrilevante la inadeguatezza di alcuni cartelli se gli stessi non avevano avuto, in concreto, influenza sulla sua condotta di guida. Di conseguenza avrebbe dovuto fornire la prova del percorso posto in essere al fine di verificare la concreta incidenza di alcuni specifici cartelli sulla sua condotta di guida non essendo certo la sua condotta scriminata dalla presenza di cartelli eventualmente non conformi in concreto che non avevano avuto alcun rapporto con la sua condotta di guida non essendo passato dinanzi ai cartelli stessi).
NDR: in tal senso Cass. 9 ottobre 2017, n. 23566.
Tribunale di Roma, sentenza del 21.1.2021, n. 1248
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