L’ente proprietario d’una strada è obbligato a provvedere alla manutenzione di essa, ed a prevenire situazioni di pericolo per gli utenti. Tale obbligo è imposto dall’art. 14 cod. strad. oltre che, per i Comuni, dall’art. 5 r.d. 15 novembre 1923, n. 2506. L’obbligo di prevenire le situazioni di pericolo e di mantenere in efficienza le strade aperte al pubblico transito comporta, per l’ente proprietario, il correlato obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (“banchina”), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata. Ciò posto, la stipula, da parte dell’amministrazione comunale, di un contratto di appalto avente ad oggetto l’esecuzione di lavori sulla pubblica via, non priva l’amministrazione committente della qualità di custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c., sino a quando l’area di cantiere non sia stata completamente enucleata e delimitata, e sia stato vietato su di essa il traffico veicolare e pedonale, con conseguente affidamento all’esclusiva custodia dell’appaltatore.
NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. n. 22755 del 04/10/2013 e alla seconda Cass. n. 18325 del 15/03/2018.
Tribunale di Milano, sentenza del 11.12.2021, n. 8266
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