In tema di sanzioni amministrative, alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 610 del 1996 e nell’art. 381, comma secondo, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al d.P.R. n. 495 del 1992, il cosiddetto “contrassegno invalidi”, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all’interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale.
L’autorizzazione al transito in area interdetta alla persona del disabile e, non essendo collegata a un veicolo in particolare, autorizza il transito su qualsiasi mezzo, purché posto a servizio della persona autorizzata.
Pertanto, ove il controllo automatico, sia stato effettuato in maniera tale da non essere in grado di rilevare la presenza del tagliando esposto sul cruscotto, ove il l’ente territoriale di transito non voglia esporsi a elevare verbali sul presupposto erroneo che la circolazione non era autorizzata, dovrà destinare modalità apposite di accertamento, nella logica della leale collaborazione con l’utente della strada, se del caso contattando previamente l’intestatario del veicolo rilevato dal sistema automatico.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.03.2022, n. 8226
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