Conseguimento della patente di guida: requisiti morali

In materia di apprezzamento dei c.d. requisiti morali necessari per il conseguimento della patente di guida occorre distinguere tra colui che domandi il rilascio della patente di guida della categoria richiesta, una volta raggiunti i requisiti previsti (artt. 115, 116, 119, 120, comma 1, 121, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e colui che, successivamente, perda il solo requisito morale (art. 120, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992)Solo per il primo rilascio del titolo abilitativo, il legislatore del codice della strada ha inteso richiedere il possesso della pienezza dei requisiti morali, talché il soggetto deve possederli ab origine, oppure deve conseguirli accedendo al beneficio della riabilitazione (penale e/o di prevenzione).

Tar Puglia, sezione seconda, sentenza del 16.03.2021, n. 469

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