La notifica tempestiva del verbale di accertamento si configura come elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria e la sua mancanza non è equiparabile agli altri fatti estintivi dell’obbligazione di pagamento di diritto comune, come la prescrizione, la morte dell’obbligato ed il pagamento; tale fatto estintivo, contestuale alla formazione del titolo esecutivo, non rientra tra i fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo che, estinguendo il diritto di credito consacrato in questo titolo (di natura giudiziale o stragiudiziale), fanno venire meno il diritto di agire esecutivamente. L’azione diretta all’autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento, allora, è quella attualmente disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, nei termini ivi previsti. Dalla detta premessa, discende che se l’amministrazione dimostra di avere ottemperato validamente alla notificazione, l’opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione.
NDR: in tal senso Cass. S.U. 22.9.2017 n. 22080.
Tribunale di Milano, sentenza del 8.10.2020, n. 6066
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