L’estensione della tutela del terzo trasportato ad ipotesi non specificamente previste ed a favore di soggetti non espressamente contemplati, appare difficilmente predicabile in via di analogia, ai sensi dell’art. 14 disposizioni preliminari c.c., in quanto l’art. 141 cod. ass. prevede una regola risarcitoria che prescinde dall’accertamento della colpa e, per ciò, di carattere eccezionale, con conseguente preclusione all’applicabilità in via analogica. Chiarito quanto sopra, va ricordato altresì (con riferimento all’esclusione della fondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 141) che i prossimi congiunti del terzo trasportato, per quanto attiene all’azione risarcitoria dei danni fatti valere iure proprio, non sono privi di tutela, ben potendosi avvalere delle norme di carattere ordinario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2054 c.c. Lo scopo dell’art. 141 cit. è quello di apportare a favore del terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare del risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicuratrice, risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione di responsabilità tra i veicoli coinvolti nel sinistro.
NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. 14388/2019 (gli eredi del terzo trasportato non sono legittimati ad esercitare, in relazione a danni subiti iure proprio, l’azione diretta ex art. 141 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), essendo questa riservata al terzo trasportato. E’ da escludere anzitutto che la lettera della legge consenta l’estensione del suo campo di applicazione a danneggiati diversi dal terzo trasportato: oltre al significato proprio del termine, appare non superabile il ripetuto riferimento al «veicolo a bordo del quale (il danneggiato) si trovava al momento del sinistro». Ma è anche da escludere che la norma sia suscettibile di applicazione analogica. Infatti, la portata certamente innovativa della norma – ancorché apprezzabile, non con riferimento al fondamento della responsabilità, ma sul piano degli oneri di allegazione e prova gravanti sul soggetto (il terzo trasportato) cui è attribuito il potere di azione diretta ai fini del risarcimento del danno – conferisce alla stessa carattere eccezionale, che osta ad una sua applicazione analogica a casi non espressamente previsti”); in senso conforme all’ultima parte della massima Cass. 16181/2015.
Corte di appello di Milano, sentenza del 5.12.2022, n. 3847
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