L’autorizzazione ministeriale alla circolazione con “targa prova”, regolata dall’art. 1 del d.P.R. n. 474 del 2001, è consentita ai veicoli privi della carta di circolazione e non immatricolati la cui circolazione sia necessaria per prove tecniche, sperimentali o costruttive o per dimostrazioni finalizzate alla vendita, previa stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile da parte dei titolari della specifica autorizzazione (officine, concessionari, costruttori, ecc.), con la quale viene assicurato ogni veicolo dotato della targa prova; nel caso in cui, come nella specie, un veicolo già immatricolato, regolarmente targato e munito di copertura assicurativa per la r.c.a. – circolante con targa di prova del titolare dell’officina di riparazione per essere controllato o a scopo dimostrativo o per collaudo – abbia cagionato danni, di questi risponde solo l’assicuratore del mezzo e non quello della targa di prova in quanto la finalità di quest’ultima non è quella di sostituirsi all’assicurazione del veicolo, bensì quella di munire di copertura assicurativa i veicoli non ancora immatricolati (deve così ritenersi che l’apposizione della targa prova e la relativa specifica assicurazione, diversa da quella della responsabilità civile, non operano nel caso, quale quello in esame, in cui il veicolo sia stato già immatricolato, in quanto l’autoveicolo gode della polizza assicurativa per la r.c.a., stipulata dal suo proprietario).
NDR: in tal senso Cass. sentenza n. 17665/2020: “la targa prova rappresenta, in definitiva, una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla “messa in circolazione”, ma se l’auto è già in regola con i due presupposti (Carta di circolazione e immatricolazione), la deroga non è funzionale allo scopo. Tale veicolo, pertanto, godrà della normale polizza assicurativa della quale è titolare il suo proprietario. Polizza che opera, normalmente, quale che sia il conducente del veicolo assicurato”.
Corte di appello di Milano , sentenza del 22.11.2022, n. 3670
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