Il mancato rispetto, da parte del Comune, delle norme sull’installazione dei cartelli stradali non determina l’illegittimità del segnale medesimo e, quindi, non esime l’automobilista dall’obbligo di rispettare la prescrizione espressa da cartello, con l’ulteriore conseguenza che detta omissione non determina l’illegittimità del verbale di contestazione, con la precisazione che esula dalla competenza del giudice ordinario ed è propria del giudice amministrativo quella di conoscere dell’illegittimità dell’atto amministrativo impositivo del divieto di sosta in un determinato tratto di strada ai sensi del codice della strada; l’eventuale illegittimità dell’apposizione della relativa segnaletica stradale avrebbe dovuto, quindi, farsi valere davanti al TAR del luogo, inerendo la medesima ad un atto amministrativo, che in quanto limitativo della circolazione stradale, avrebbe dovuto essere adottato secondo le norme di riferimento.
NDR: in tal senso Cass. 25769/2013 e 12431/2010.
Tribunale di Bari, sentenza del 28.6.2022, n. 2588
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