Nell’ambito di controversia avente ad oggetto una cartella esattoriale relativa a violazioni del codice della strada, il fatto che, in tema di spese di lite, le ragioni dell’annullamento dell’atto impugnato risiedano nell’attività dell’Ente impositore o in quelle dell’agente incaricato della riscossione non ha alcuna incidenza sul principio di solidarietà che va definitivamente affermato nella materia de qua, con condanna di entrambi (ente impositore e agente incaricato della riscossione) secondo il principio di soccombenza.
NDR: in senso conforme Cass. 30/11/2017, n. 28748.
Tribunale di Roma, sentenza del 16.12.2021, n. 18008
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