L’interesse ad agire, in generale, non può ravvisarsi nella formulazione di un’eccezione di prescrizione del credito verificatasi dopo la notificazione della cartella opposta, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata successivamente intrapresa dall’amministrazione, non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo, in difetto di una situazione di obiettiva incertezza (fattispecie in tema di impugnazione di alcune cartelle di pagamento emesse dall’agente della riscossione e i sottostanti ruoli, relativi a crediti per sanzioni amministrative conseguenti ad infrazioni al codice della strada).
NDR: in tal senso Cass. n. 2799 del 30/01/2024, che richiama, in motivazione, le precedenti Cass., n. 7353 del 07/03/2022, n. 22925 del 13/09/2019, n. 5443 del 25/02/2019 e n. 22946 del 10/11/2016.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 4.3.2024, n. 5789
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