Va data applicazione al principio per il quale l’opposizione alla cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione al codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o della omissione della notifica del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n.150 del 2011 e non nelle forma dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc e pertanto entro trenta giorni dalla notificazione della cartella.
NDR: per tale principio si veda Cass. SU 22.9.2017 n. 22080.
Corte di appello di Roma, sentenza del 20.9.2022, n. 5708
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