Valorizzando le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 1, comma 1, lett. c), f) ed i-ter), e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 20, va confermato che la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”), ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l’ulteriore precisazione, che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale.
NDR: in tal senso Cass. 27/11/2019 n. 30948, 05/10/2020 n. 21328 e 08/07/2020, n. 14402.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 18.10.2023, n. 28852
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