Canoni per installazione di impianti pubblicitari e per occupazione di spazi nelle strade

Con riferimento alla distinzione tra canone per il rilascio del provvedimento di competenza per l’installazione di impianti pubblicitari e segnaletici (previsto dall’art. 53, comma 7, del Regolamento di esecuzione del cod. della strada) e canone per l’occupazione ed uso di spazi ed aree pubbliche nelle strade o, comunque, su beni del demanio o del patrimonio indisponibile, va osservato che l’art. 63, d.lgs. n. 446 del 1997, nel prevedere la possibilità per i Comuni e le Province di escludere l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e di sostituirla con un canone, fa riferimento alle somme dovute per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, e non anche per il rilascio dell’autorizzazione e l’installazione dell’impianto (che, nella specie, l’art. 24, comma 4, del regolamento provinciale individua specificatamente per gli impianti collocati al di fuori delle aree del demanio e del patrimonio indisponibile, ma comunque lungo le fasce di rispetto delle strade provinciali). In effetti, il COSAP riguarda il corrispettivo per le occupazioni nelle strade o in beni pubblici demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile dell’ente o su cui gravano servitù pubbliche di passaggio, mentre il CRPCIPS è previsto per gli impianti pubblicitari posti fuori dalle aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile della Provincia, ma collocati lungo le fasce di rispetto delle strade provinciali. L’art. 63 citato riguarda pertanto la facoltà di sostituire la tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche con la previsione di un canone, cioè come corrispettivo della concessione. La previsione dello stesso non esclude tuttavia la debenza del CRPCIPS, nei casi in cui esso sia previsto (a sua volta, poi, nella specie, tale obbligo non risulta inciso dalla previsione di cui all’art. 24, comma 5, del Regolamento provinciale, che applica la regola dell’assorbimento unicamente al Cosap).

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 20.3.2024, n. 7426

Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno



Condividi:

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su linkedin

Potrebbe interessarti

Mandaci un messaggio

Login

Enter your email and password and start exploding killer features