Cane randagio in strada

Sinistro causato dall’attraversamento di una strada statale da parte di un cane randagio: responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.?

Va confermata la non assimilabilità dell’ipotesi di sinistro stradale causato dall’attraversamento di una strada statale da parte di un cane randagio a quella del sinistro causato dalla presenza di un animale selvatico in autostrada. In tale ultima ipotesi, difatti, pur prescindendo dai dubbi che un tale orientamento suscita con riferimento alla possibilità di configurare un nesso causale tra cosa in custodia ed evento di danno, l’affermazione di una responsabilità dell’ente gestore dell’autostrada ex art. 2051 c.c., riposa, nella giurisprudenza di legittimità, sul carattere circoscritto e delimitato della sede autostradale e sulla conseguente possibilità di tenerla al riparo dall’ingresso di agenti esterni dalle aree circostanti, oltre che sull’obbligo di provvedervi per essere la stessa destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza. La configurabilità, dunque, in tale ipotesi di una responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda sulla possibilità di riscontrare in essa un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma; possibilità che tuttavia non sussiste con riferimento ad ogni tipo di sede viaria, ma è affermata, con riferimento a quella autostradale, in ragione delle sue peculiari caratteristiche.

NDR: in merito alla responsabilità ex art. 2051 c.c. nel caso di sinistro causato della presenza di un animale selvatico in autostrada si veda Cass. 05/02/2013 n. 2660 e Cass. 19/05/2011 n. 11016.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 22.6.2020, n. 12112

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