Bicicletta a pedalata assistita non rientra nell’obbligo di assicurazione degli autoveicoli

La Direttiva 2009/103/CE non contiene indicazioni per stabilire se la forza meccanica debba svolgere un ruolo esclusivo nell’azionamento di un «veicolo» . Tuttavia, la direttiva si riferisce all’«assicurazione degli autoveicoli», espressione che, nel linguaggio corrente, riguarda tradizionalmente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di mezzi quali i motocicli, le autovetture e gli autocarri che sono mossi esclusivamente da una forza meccanica. L’obiettivo della direttiva, che è quello di proteggere le vittime di incidenti stradali causati dagli autoveicoli. Tale obiettivo non impone che le biciclette ad assistenza elettrica rientrino nella nozione di «veicolo», ai sensi della direttiva. Infatti, mezzi che non sono azionati esclusivamente da una forza meccanica, come una bicicletta ad assistenza elettrica che può accelerare senza pedalare fino ad una velocità di 20 km/h, non risultano tali da causare a terzi danni fisici o materiali analoghi a quelli che possono causare i motocicli, le autovetture, gli autocarri o altri veicoli azionati esclusivamente da una forza meccanica, potendo questi ultimi circolare in modo sensibilmente più veloce.

Una bicicletta ad assistenza elettrica non rientra nell’obbligo di assicurazione degli autoveicoli in quanto non è azionata esclusivamente da una forza meccanica.

Corte di Giustizia UE, sentenza 12 ottobre 2023, C-286/22

Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno



Condividi:

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su linkedin

Potrebbe interessarti

Mandaci un messaggio

Login

Enter your email and password and start exploding killer features