L’avviso di intimazione costituisce una mera comunicazione amministrativa con la quale il contribuente viene reso edotto della esistenza di pregresse posizioni debitorie a suo carico, come risultanti dalla cartella (o dalle cartelle) esattoriale(i) a suo tempo notificata(e), sicchĂ© non costituisce atto di espropriazione forzata, bensì atto prodromico della medesima in quanto contiene l’invito al debitore ad adempiere spontaneamente entro il termine fissato dal concessionario, con avviso che, in mancanza di spontaneo adempimento si procederĂ alla riscossione coattiva del credito. Ciò posto, in caso di vizio di notifica delle cartelle esattoriali prospettato con l’opposizione all’avviso di intimazione in funzione recuperatoria – in quanto consente al destinatario dell’avviso medesimo di recuperare il mezzo di tutela originariamente precluso a causa della (prospettata) omessa notifica della cartella esattoriale, quale atto presupposto – il profilo della mancata notifica delle cartelle presupposte configuri opposizione agli atti esecutivi, da proporsi nel termine di venti giorni, imposto a pena di decadenza dall’art. 617 c.p.c.
Tribunale di Roma, sentenza del 8.2.2022, n. 1988
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