Nelle strade non rientranti fra quelle classificate come E ed F dall’art. 2 C.d.S. è sempre necessario il provvedimento prefettizio di autorizzazione ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità (autovelox). Essendo quindi necessaria l’esistenza e l’indicazione nel verbale del decreto prefettizio, e dato che la mancata indicazione del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase dell’opposizione, va annullato il verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. nel quale vi sia alcun riferimento al necessario decreto prefettizio L. n. 168 del 2002, ex art. 4.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 19.1.2021, n. 776
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