In tema di rilevamento della velocità con dispositivi elettronici senza obbligo di contestazione immediata (c.d. autovelox), il Ministero dell’Interno ha da tempo chiarito con circolare n. 300/A/1/5485/101/3/3/9 del 3 ottobre 2002, interpretativa ed esplicativa del D.L. n. 121 del 2001, art. 4, che l’ambito territoriale di utilizzo dei dispositivi di accertamento della velocità è circoscritto chiaramente solo alle autostrade, strade urbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, così come classificate dall’art. 2 C.d.S.. Il tutto con la conseguenza che nelle strade non rientranti fra quelle innanzi dette (ovvero quelle classificate come E ed F dall’art. 2 cit.) è sempre necessario il provvedimento prefettizio di autorizzazione ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità. La mancata indicazione del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase dell’opposizione.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 30.12.2020, n. 29922
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