Possono essere sottoposti al controllo con sistema automatizzato (autovelox) e alla contestazione differita delle relative violazioni i percorsi che – per intero o per tratti ragionevolmente estesi – presentino i requisiti necessari per la classificazione come strada urbana di scorrimento, indicati dall’art. 2, comma 3, lett. D), C.d.S., nel ricorso degli altri presupposti che l’art. 4 D.L. n. 121 del 2002 affida alla valutazione della pubblica amministrazione.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.04.2021, n. 9682
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