Va ritenuto che omologazione e approvazione costituiscono l’esito di procedimenti diversi ma che la differenza tra gli stessi non esclude in sé la possibilità di avvalersi dell’uno o dell’altro ai fini del controllo in merito al rispetto dei limiti di velocità. Inoltre, il Regolamento di Esecuzione consente quindi l’utilizzo di apparecchiature oggetto di approvazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, come accaduto nella fattispecie in esame. Dunque, non può condividersi l’argomentazione per cui le due procedure non possano considerarsi equipollenti e l’omologazione sia riferita ai modelli mentre l’approvazione ai singoli apparecchi. Difatti, l’art. 142, comma 6, c.d.s. si riferisce ad apparecchiature senza distinguere tra modelli e apparecchi prodotti su modelli e il richiamo alla normativa regolamentare consente di ritenere utilizzabili entrambi gli apparecchi, ancorché in concreto più o meno affidabili.
Tribunale di Milano, sentenza del 21.10.2021, n. 8465
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno