I documentatori fotografici delle infrazioni commesse per violazione dei limiti di velocità devono essere non solo omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, ma altresì soggetti a taratura. Ne deriva che in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti massimi di velocità, per valutare i profili di legittimità dell’infrazione accertata, è necessaria la prova – incombente sulla P.A. – che il dispositivo elettronico utilizzato sia stato omologato e sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, idonee a garantirne l’esatto funzionamento. A tal fine, pertanto, non è sufficiente dimostrare che l’apparecchiatura utilizzata sia stata omologata – in quanto la sola omologazione, di per sé, non sarebbe idonea a garantire il corretto funzionamento del dispositivo nel tempo – ma è necessaria la produzione del certificato di taratura annuale rilasciato dagli organi competenti – preposti a verificarne la periodica e regolare operatività rispetto agli standard previsti dalla normativa vigente – a pena dell’annullamento del verbale di contestazione con cui viene comminata la sanzione conseguente all’accertamento dell’infrazione.
NDR: in argomento si veda Corte cost., 113/2015.
Tribunale di Lecce, sentenza del 8.6.2021, n. 1725
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