Il bilanciamento che si agita dietro l’art. 142 c.d.s. si concreta in una sorta di presunzione, fondata sull’affidabilità dell’omologazione e della taratura dell’autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici. Proprio la verifica costante di tale affidabilità rappresenta il fattore di contemperamento tra la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato. Il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest’ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono mai effettuate.
In sostanza, la mancata menzione degli estremi del certificato di taratura non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, il quale può limitarsi a contestare l’effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell’impianto, spostando sull’amministrazione l’onere di depositare la certificazione di taratura. Le contestazioni dell’opponente circa la mancanza di detti controlli afferisce direttamente all’idoneità della fonte di prova impiegata per l’accertamento delle infrazioni, idoneità che l’amministrazione è tenuta a dimostrare. Solo ove tale prova sia stata acquisita, l’opponente, per ottenere l’annullamento della sanzione, sarà tenuto a dimostrare che l’apparecchiatura era comunque malfunzionante.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.06.2021, n. 17574
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