Ai fini della legittimità della sanzione irrogata per la violazione di cui all’articolo 142, comma 8, codice della strada, a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchi autovelox, non è necessario che il verbale contenga l’indicazione del certificato di regolare taratura dell’apparecchiatura con la quale è stata misurata la velocità, poiché la mancata menzione degli estremi di tale certificato non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a contestare l’effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell’impianto, spostando sull’amministrazione l’onere di depositare la certificazione di taratura. In buona sostanza la prova della effettuazione della taratura, unitamente alla dimostrazione del compimento delle periodiche verifiche di funzionamento, deve essere fornita dall’amministrazione attraverso la produzione delle relative certificazioni.
NDR: in argomento Cass. 17574/2021, 11776/2020, 32369/2018 e 9645/2016.
Tribunale di Roma, sentenza del 10.2.2022, n. 2184
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