In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l’indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che rendono ammissibile la contestazione differita dell’infrazione (nella specie, l’impossibilità di fermare l’autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari) rende “ipso facto” legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, in riferimento all’astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere la contestazione immediata della violazione. Ciò, da un lato, perché non è consentito al giudice dell’opposizione sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione; dall’altro, in quanto nessuna norma impone all’Amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire l’immediata contestazione delle violazioni del codice della strada, e, in particolare, di quelle sui limiti di velocità, legittimamente accertate con il corretto uso della moderna tecnologia.
In materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l’efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti (autovelox), che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Peraltro, in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata (nella specie, le generiche allegazioni in ordine alla violazione delle prescrizioni inerenti la concreta operatività del dispositivo, o la modesta entità della violazione commessa dall’opponente, non appaiono meritevoli rilievo, atteso che l’appellante, gravato del relativo onere probatorio, non ha dimostrato concretamente sotto quale profilo il funzionamento dell’apparecchiatura fosse compromesso o comunque difforme dai requisiti di installazione, posizionamento ed ubicazione tale da falsarne i rilievi operati, che invece, dimostrano pienamente la violazione delle norme contestate).
NDR: in senso conforme alla prima massima Cass. S.U. 3936/2012, nonché Cass. 23222/2013, 20114/2006 e 18023/2018; in senso conforme alla seconda massima Cass. 18354/2018 e 25026/17.
Tribunale di Lecce, sentenza del 25.1.2022, n. 181
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