In tema di accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada, le funzioni degli ausiliari del traffico dipendenti comunali, ai sensi dell’art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come integrato ed interpretato autenticamente dall’art. 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono estese alla prevenzione ed all’accertamento di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta anche nelle zone non incluse tra quelle date in concessione ai fini della gestione di servizio e di parcheggio, in ciò differenziandosi dalle funzioni di accertamento e prevenzione dei dipendenti delle società concessionarie, siccome limitate alle sole aree oggetto della concessione. Tale legittimazione degli ausiliari del traffico è ricondotta al possesso dei requisiti specifici fissati dalla legge che devono essere recepiti negli appositi provvedimenti di nomina. Nel caso di specie il Sindaco ha conferito funzioni di prevenzione e di accertamento delle violazioni in materia di sosta nell’ambito dell’intera città di Milano, ai dipendenti comunali individuati con decreto tra i quali gli accertatori delle violazioni oggetto del presente giudizio.
NDR: in senso conforme Cass. n. 22676 del 27.10.2009 e n. 9847 del 24.4.2010.
Tribunale di Milano, sentenza del 19.11.2020, n. 7121
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno